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Perché avviare
un progetto in ambito Industria 4.0

Industria 4.0

Con l’introduzione di Industria 4.0 con la Legge di Bilancio del 2017 (L.232/2016) e con il passaggio al Piano di Transizione 4.0, ad oggi è prevista la possibilità per tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni di poter accedere ad un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.
E’ possibile accedere alle misure a sostegno delle imprese previsto nel Piano di Transizione 4.0 fino al 31/12/2025, con proroga al 30/06/2026.


Quali obiettivi puoi raggiungere grazie ad un progetto in ambito Industria 4.0?
InvestimentiDall’1.1.2022 al 31.12.2022/30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022Dall’1.1.2023 al 31.12.2025/30.6.2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2025
Beni materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016)40% per investimenti fino a 2,5 milioni €
20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €
10% per investimenti tra 10 e 20 milioni €
20% per investimenti fino a 2,5 milioni €
10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €
5% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €
Beni immateriali 4.0 (Allegato B, legge n. 232 del 2016)20% per investimenti fino a 1 milione €20% FINO AL 31.12.2023
15% DAL 01.01.24 AL 31.12.24/30.06.25
10% DAL 01.01.25 AL 31.12.25/30.06.26

Per i beni materiali e immateriali acquistati dal 1/01/2022 al 31/12/2022, con proroga al 30/06/2023, che NON rientrano tra quelli 4.0, di cui all’Allegato A e B, è previsto un credito pari al 6% per investimenti fino ai 2 milioni di euro.

Referral: L 232/2016

Legge di bilancio 2022

Info Mise

  • Utilizzo del credito:
Il credito d'imposta per i beni 4.0 è utilizzabile solo in compensazione per 3 quote annuali dello stesso valore, mentre per i beni non 4.0 la fruibilità è immediata.
  • Documenti necessari per accedere al credito:
Sono principalmente 3:

1. Fattura e corretta dicitura: Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.

2. Comunicazione al Mi.se: Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile

3. Perizia asseverata o giurata: rilasciata da un Ingegnere iscritto all'Albo (per importi inferiori a 300.000 euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).
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